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REGIONE MOLISE Legge Regionale Agriturismo N. 13 del 16-06-2001

Interventi a favore dell'Agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 14 del 30 giugno 2001

REGIONE MOLISE  Legge Regionale Agriturismo N. 13 del 16-06-2001


IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
La seguente legge

ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n.730, con gli indirizzi della politica agricola dell'Unione Europea (UE), di cui al Regolamento n. 1257/1999 e degli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla G.U. C28 del 1°febbraio 2000, con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di agriturismo al fine di:
a)  favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
b)  agevolare la permanenza di produttori agricoli, produttori agro-silvo pastorali, acquacoltori, singoli o associati, nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c)  utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d)  favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
e)  valorizzare i prodotti tipici e tradizionali;
f)  tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale nonché consentire l'esercizio di attività economiche integrate con quelle agricole; g)  sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nell'ambito della regionale;
h)  favorire i rapporti tra città e campagna.

ARTICOLO 2 Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. La prevalenza delle attività agricole rispetto all'attività agrituristica è stabilita con criterio dal tempo-lavoro.
2. Lo svolgimento di attività agri-turistiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. Fra tali attività rientrano:
a)  l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
b)  la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai prodotti della azienda e/o biologici e/o tipici molisani e tradizionali, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico, anche ricavate attraverso lavorazioni esterne da materie prime ricavate in azienda;
c)  la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotto in azienda;
d)  l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative, naturalistico-ambientali, sportive e culturali;
e)  l'organizzare strutture ed attività per il turismo equestre.
4. Ai fini di cui alle lettere b) e c) del comma 3, se l'imprenditore agrituristico è socio di una cooperativa o consorzio di cooperative di produttori, può somministrare e vendere nei propri locali i prodotti della Cooperativa nella percentuali previste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 3.
5. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo le aziende agrituristiche-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'art.26 della legge regionale 10 agosto 1993, n.19.

ARTICOLO 3 Esercizio dell'agriturismo
1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero non impiegato dall'azienda in attività agricola aziendale. Le cooperative e le società agricole, iscritte nell'albo degli operatori agrituristici, per esercitare le attività agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.
2. La qualifica di "Operatore Agrituristico" e la denominazione: "Azienda Agrituristica" o "Agriturismo" devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.
3. Nell'esercizio dell'agriturismo il 60% del valore annuo della materia prima utilizzata, per la somministrazione dei pasti e bevande, deve provenire dall'azienda ed almeno il 25% del valore annuo deve essere acquistato da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Molise.
4. Le percentuali di cui al comma precedente, per le aziende ricadenti ad un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare, vanno modificate nella seguente misura:
a)  la percentuale del 60% è ridotta al 40%;
b)  la percentuale del 25% è aumentata al 45%.

ARTICOLO 4 Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche
1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. L'attività agrituristica può essere svolta dagli imprenditori agricoli anche in immobili siti nel centro urbano purché il fondo sia privo di fabbricati rurali; restano esclusi i centri urbani con una popolazione residente superiore a 2000 unità.
3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali ivi compresi gli annessi rustici oggetto di condono edilizio.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attività agrituristica sono quelli di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
5. Le aziende con non più di sei posti letto sono esentate al rispetto della legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme urbanistiche esistenti.
7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica, devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13; per i locali destinati all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a metri 2.70 (m. 2.55 in territori montani) e comunque ritenuti idonei dagli uffici competenti ASL per gli aspetti igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche esistenti per i pubblici esercizi di ristorazione.
8. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività ricreative e di piccole piscine.
9. La realizzazione delle strutture di cui al comma precedente, non comporta rilascio di concessione edilizia, ma una semplice autorizzazione amministrativa su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 5 Criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche è consentita fino ad un limite massimo di 12 camere e 24 posti letti. Il limite può essere aumentato a 60 posti letto, indipendentemente dalle camere, utilizzando anche unità abitative indipendenti e in più aziende se l'attività viene svolta in forma associata.
2. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di estensione non inferiore a tre ettari di superficie per un massimo di 30 persone.
3. Se l'imprenditore agrituristico si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di recettività sono ridotti di 1/3.
4. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.
5. La durata dell'attività agrituristica e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art.8 e nella richiesta, prevista dall'art.9, di autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica.

ARTICOLO 6 Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti strutturali e igienico-sanitario degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione fatte salve le deroghe previste dal regolamento che detta le norme di attuazione della presente legge.
2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare i limiti d'altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento della struttura sanitaria. In ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità l'altezza interna media di m. 2.70, ulteriormente ridotta a m. 2.55 per i comuni posti in zone montane e svantaggiate.
3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni vigenti e alle norme della Regione Molise in materia di sanità.
5. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, può avvenire in azienda nel rispetto del D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 7 Conferimento alle Province
1. Le funzioni amministrative, di cui alla presente legge, sono conferite alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle suddette funzioni osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche agricole.
3. La Giunta Regionale esercita, ai sensi dell'art.63 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
4. In caso di inadempimento e previa formale diffida del Presidente, la Giunta Regionale propone al Consiglio la revoca della delega.

ARTICOLO 8 Elenco degli operatori
1. È istituito, ai sensi dell'art.6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, presso l'Assessorato regionale alle politiche agricole, l'elenco degli operatori agrituristici.
2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.
3. L'iscrizione è deliberata da una Commissione Regionale per l'Agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
4. La Commissione Regionale per l'agriturismo si rinnova all'inizio di ogni legislatura, ai sensi della Legge regionale n.11/1993, ed è composta da:
a)  Assessore alle politiche agricole o un Dirigente da lui
delegato, con funzione di Presidente;
b)  un Funzionario dell'Assessorato al Turismo;
c)  tre rappresentanti esperti designati dalle Associazioni Agrituristiche più rappresentative operanti in Regione;
d)  due rappresentanti delle Organizzazioni delle Cooperative più rappresentative a livello regionale;
e)  un rappresentante per ogni provincia.
5. Funge da segretario della Commissione per l'Agriturismo un dipendente dell'Assessorato competente di livello non inferiore al VII. Partecipa ai lavori della Commissione il dipendente dell'Assessorato all'Agricoltura incaricato all'istruttoria delle domande.
6. La domanda d'iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione per l'Agriturismo di cui al comma 4 corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere, da una relazione illustrativa attestante la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica e recante l'impegno a partecipare ad un corso di formazione professionale organizzato, ove non già frequentato.
7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art.6 della legge n. 730 del 1985.
8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede all'iscrizione all'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al Presidente della Giunta Regionale.
9. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non v sono comunicazioni di cessazioni dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'art. 12 per la revoca.
10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della presente legge rilasciate dall'Assessorato regionale all'Agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge n. 730/1985, rimangono valide.
11. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alle normative già vigenti.
12. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, estranei all'Amministrazione regionale, competono, se ne ricorrono o i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio, le indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali della qualifica dirigenziale ed un gettone dell'importo previsto dalla normativa regionale vigente, per ogni effettiva presenza in Commissione. L'assenza ingiustificata, di un componente, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla carica.
13. Ai lavori della Commissione può assistere il Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.
14. I provvedimenti di revoca o di sospensione delle iscrizioni e autorizzazioni amministrative a seguito di accertamenti, vanno comunicati alla Commissione di cui al presente articolo nella prima seduta utile.

ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art.2 che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del comune ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso.
2. La domanda va corredata:
a)  della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.77 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59;
b)  del certificato di sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano, rilasciato dal competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL);
c)  del parere favorevole del competente servizio dell'AUSL relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica e delle attrezzature di cucina per le aziende che effettuano anche la somministrazione e vendita dei prodotti;
d)  elaborato progettuale dei locali o spazi adibiti all'attività agrituristica;
e)  del certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'art.8;
f)  dell'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene avanzata dall'affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.

ARTICOLO 10 Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco provvede sulle domande di cui all'art.9, entro 60 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
2. Il Sindaco , entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, rilascia l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività, nel rispetto dei limiti a delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
4. Al provvedimento di autorizzazione si applica il quarto comma dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n.616.
5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno1939, n.1111.

ARTICOLO 11 Obblighi amministrativi
1. Entro il 1° febbraio di ciascun anno va presentata al settore Turismo della Regione Molise, al Comune ed all'Ente Provinciale del Turismo una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che gli interessati s'impegnano a praticare nell'anno in corso, in caso di inadempienza, s'intendono confermate le tariffe comunicate l'anno precedente.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica, inoltre, s'impegnano a:
a)  iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
b)  esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui all'art.10, nonché le tariffe praticate;
c)  rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione stessa, nonché le tariffe di cui al comma 1;
d)  effettuare comunicazioni alle locali Autorità di Pubblica Sicurezza sull'arrivo e la partenza degli ospiti attraverso le modalità dalle vigenti disposizioni di leggi.

ARTICOLO 12 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di giorni 5 per violazione degli obblighi di cui alla lettera b) dell'articolo 11 e per un periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di cui alla lettera c) dello stesso articolo 11.
2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, sempre con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a)  non ha iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nella autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno;
b)  ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o il diritto d'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8;
c)  ha subito, nel corso dell'anno solare, più sospensioni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11;
d)  non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, o eventuali provvedimenti di sospensione.
3. Il provvedimento di sospensione e di revoca è comunicato al Prefetto per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
4. I provvedimenti di autorizzazione, di revoca e di sospensione sono comunicati dal Sindaco della Provincia, alla Regione ed alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento degli elenchi in loro possesso nonché della revoca e recupero degli eventuali contributi concessi.
5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.

ARTICOLO 13 Formazione professionale
1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori agrituristici e dei loro familiari compatibilmente con la disciplina comunitaria di aiuti alla formazione contenuta nella risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 1997 e negli allegati orientamenti in materia di occupazione.

ARTICOLO 14 Promozione dell'offerta agrituristica
1. La Regione incentiva e coordina, anche tramite delle associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettono in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con l'ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali, nel pieno rispetto della regola comunitaria del "de minimis" e del plafond da quanto stabilito.

ARTICOLO 15 Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo
1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. La Regione — tramite le Province — concede contributi per le seguenti iniziative:
a)  ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b)  adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;
c)  realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona e/o biologici e/o artigianali non alimentari.
d)  realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristica;
e)  installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c), e d);
f)  arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico;
g)  acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole e dieci capi per aziende associate.
2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che esercitano attività agrituristica, secondo i criteri di legittimità degli aiuti di stato per le PMI ed in particolare la regola del de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996.
3. I locali gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data del collaudo.

ARTICOLO 16 Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari
1. Le domande di richiesta di concessione dei contributi in conto capitale, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:
a)  progetto completo (relazione, disegni, e computo metrico);
b)  certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;
c)  preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature.
2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti documenti:
a)  stato finale delle opere realizzate;
b)  copia delle autorizzazioni amministrative relative dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze;
c)  dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per stesse iniziative, di contributi comunitari, statali e regionali;
d)  dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni dalla data di collaudo, i locali, gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla presente legge;
e)  documentazione giustificativa delle spese;
f)  concessione edilizia comunale.
3. I contributi sono concessi dalla Giunta Provinciale sulla base di apposita deliberazione predisposta dalla Giunta stessa che fisserà le modalità di erogazione delle previdenze e degli obblighi degli operatori agrituristici.
4. Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni fino al 70% del contributo accordato, su presentazione, all'Amministrazione Provinciale, di una perizia giunta dal Direttore dei lavori.

ARTICOLO 17 Revoca dei benefici finanziari
1. La Giunta Provinciale, sentita la Commissione di cui all'art.8 dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi, se:
a)  l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;
b)  sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione delle spese;
c)  viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine decennale indicato nella lettera d), comma 2, art.16;
d)  vengono rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti;
e)  non si ottemperi alle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6 e 11;
f)  mancata presentazione della concessione edilizia comunale.

ARTICOLO 18 Sanzioni
1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 3.000.000 a Lire 20.000.000 e alla immediata chiusura della azienda agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma di denaro:
a)  da Lire 500.000 a Lire 2.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.2;
b)  da Lire 500.000 a Lire 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.3, comma 1;
c)  da Lire 300.000 a Lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art.11;
3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del processo amministrativo.
4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedure previste dalla Legge del 2 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 19 Normativa antincendio
1.Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994 solo per le prescrizioni di cui al Titolo III, in quanto attività ricettiva con capacità non superiore a 25 posti letto.

ARTICOLO 20 Vigilanza
1. La Regione Molise, tramite il personale assegnato all'Assessorato all'Agricoltura, effettua il controllo sull'osservanza della presente legge.
2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione esso è munito di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche.
3. I funzionari regionali addetti alla vigilanza agiscono in funzione di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.57 c.p.p. nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge.

ARTICOLO 21 Disposizione abrogativa
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 22 Criteri d'attuazione
1. Al fine di dare esecuzione alla presente legge regionale, la Giunta Regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, apposito regolamento.

ARTICOLO 23 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 o con successiva legge di variazione.
2. Relativamente agli esercizi finanziari 2002 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 24 Comunicazione alla Commissione Unione Europea
1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono regime di aiuto alle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole della Commissione Unione Europea emesso in esito a procedura di notifica.

ARTICOLO 25 Rinvio a disposizioni statali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 dicembre 1965, n.730 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 26 Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, addì 16 giugno 2001


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