Produzione di energia da fotovoltaico per gli agricoltori.

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Produzione di energia da fotovoltaico per gli agricoltori

L´Agenzia delle entrate stabilisce le condizioni per la produzione di energia da fotovoltaico per gli agricoltori.
 
Produzione di energia da fotovoltaico per gli agricoltori

Notizie positive arrivano dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, definisce i criteri per considerare la produzione di energia fotovoltaica come attività connessa all´azienda agricola.

Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettricacalorica  da  fonti  rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche nonché  di  carburanti  e  di  prodotti  chimici  derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. 
Articolo 1, comma 423, della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.


PREMESSA
Negli  ultimi  anni  il  legislatore,  nell’ottica  dello  sviluppo  della produzione  di  energia mediante  fonti  rinnovabili,  ha  introdotto  disposizioni  di carattere  fiscale  volte  ad  incentivare  l’esercizio  di  tale  attività  da  parte  di imprenditori agricoli.

In particolare, l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (legge  finanziaria  per  il  2006)  aveva  stabilito  che  “La  produzione  e  la cessione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  agroforestali  effettuate  dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135,  terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. 

L’articolo 2-quater, comma 11, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito  con modificazioni  dalla  legge  11 marzo  2006,  n.  81,  ha  integrato  la citata norma aggiungendo, dopo le parole “energia elettrica”, quelle “e calorica” e dopo “fonti rinnovabili agroforestali”, le parole “e fotovoltaiche”. 

L’articolo 1, comma 369, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria per  il 2007) ha  sostituito  il citato comma 423,  riformulandolo come segue:  “Ferme  restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di  accisa,  la produzione  e  la  cessione  di  energia  elettrica  e  calorica  da  fonti  rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo,  effettuate  dagli  imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. 

L’ultimo  intervento  normativo  in  materia  è  contenuto  nella  legge  24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e, in particolare, nel comma 178 dell’articolo 1,  con  il quale  il  legislatore ha  integrato  il  citato  comma 423, specificando alla fine che le predette attività si considerano produttive di reddito agrario,  “fatta  salva  l’opzione  per  la  determinazione  del  reddito  nei  modi ordinari,  previa  comunicazione  all’ufficio  secondo  le  modalità  previste  dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre 1997, n. 442.” 

In altri  termini,  tale ultima previsione normativa ha  reso opzionale, per gli imprenditori agricoli che svolgono le attività in parola, la determinazione del reddito nei modi ordinari.

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http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb2baa05032994a/circ%20%20n%20%2032E%20del%206%20luglio%202009.pdf