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REGIONE LIGURIA Disciplina dell'attivita' Agrituristica

Legge Regionale N. 37 DEL 21-11-2007 Disciplina dell'attivita' Agrituristica, del Pescaturismo e Ittiturismo.

REGIONE LIGURIA Disciplina dell'attivita' Agrituristica


Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale: 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l’agricoltura, lo sviluppo rurale, l’acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:
a) tutelare, qualificare  e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;
b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;
c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;
d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;
e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;
h) migliorare l’offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati  lavoratori agricoli ai fini della vigente  disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito  esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Le denominazioni “agriturismo”, “azienda agrituristica” e la qualifica di “operatore agrituristico” sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
4. Rientrano nell’esercizio dell’agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all’interno dell’azienda stessa;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza  per i prodotti tipici;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa);
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali, nonché svolgere attività di fattoria didattica di cui al comma 5.
5. Per fattoria didattica si intende un’azienda agricola  che svolge attività didattiche e divulgative  nel settore dell’educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell’apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto  dall’articolo 12.
6. Rientrano altresì nell’esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate  ed autorizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

ARTICOLO 3 Attività di pescaturismo e ittiturismo
1. Si intende per pescaturismo l’attività esercitata  dagli imprenditori ittici, connessa a quella  principale di pesca e consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.
2. Si intende per ittiturismo l’attività connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore, nei limiti definiti dall’articolo 11, e consistente nelle attività  di ospitalità, di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse  della pesca, e alla valorizzazione  degli aspetti socio-culturali delle attività delle imprese ittiche.
3. Le denominazioni di “pescaturismo” e “ittiturismo”, nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.


TITOLO  II
ATTIVITA’ AGRITURISTICA


ARTICOLO 4 Criteri e limiti dell’attività agrituristica
1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che:
a) l’azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all’allevamento animale, l’impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all’articolo 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;
b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola è superiore a quello svolto nell’attività agrituristica.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), per attività agricole  si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l’allevamento di animali nonché per la manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell’azienda.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 12  la Regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta  le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l’espletamento delle specifiche attività agrituristiche.
4. Nell’esercizio dell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:
a) da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;
b) da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.
5. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l’azienda agricola faccia parte.
6. Le attività  ricreative o culturali di cui all’articolo 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione  di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l’attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.
7. Le modalità di apertura dell’attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 12 e comunque l’apertura dell’attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell’arco dell’anno.

ARTICOLO 5 Immobili destinati all’attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 9 o della richiesta di variazione dell’attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia.
2. Qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:
a) l’abitazione ove risiede l’imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;
b) altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilità l’imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell’articolo 230 bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo e che ricadano in zone a prevalente interesse agrituristico ai sensi del comma 3.
3. Le zone a prevalente interesse agrituristico di cui alla lettera b) del comma 2 sono:
a) i territori dei comuni compresi nell’elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all’elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;
b) i territori dei comuni individuati dal regolamento di cui all’articolo 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l’attività agrituristica fabbricati edificati da meno di dieci anni.
5. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sono strumentali  all’esercizio dell’attività agricola.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti  connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni stabilite nei vigenti  strumenti  urbanistici. Detti ampliamenti sono consentiti, in assenza di specifiche previsioni, nelle zone agricole, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.
7. Laddove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale è consentita la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l’accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all’attività agrituristica.
L’accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello preesistente. In tale ipotesi l’immobile è soggetto a vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.
8. Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le strutture agrituristiche limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati,  nel rispetto delle vigenti normative in materia.
9. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di  interi edifici, il Comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, può consentire la deroga alla normativa sull’abbattimento  delle barriere architettoniche, qualora non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché  qualora si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.
10. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all’agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali, in funzione delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38).

ARTICOLO 6 Ospitalità in camere e unità abitative
1. I locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti  per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all’utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento  della situazione in atto.
2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità superiore), nonchè una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell’altezza media minima purchè il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.
3.  Fatto  salvo quanto già autorizzato  con la normativa previgente, gli alloggi agrituristici devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.
4. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.

ARTICOLO 7 Ospitalità in spazi aperti
1. L’ospitalità in spazi aperti deve essere allestita in piazzole nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio.
2. Agli ospiti devono essere assicurati servizi igienici, fornitura d’acqua ed elettricità nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 12 comma 1, anche tenuto conto  delle diverse tipologie  dei mezzi di soggiorno  autonomo.
3. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici e le forniture d’acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell’azienda agricola.

ARTICOLO 8 Norme igienico-sanitarie
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell’applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie competenti per territorio  tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
2. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto.
Per quantitativi superiori è necessario l’attivazione di uno specifico laboratorio.
3. Nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l’uso della cucina domestica.
4. La macellazione nella  azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto di specifiche linee guida comunitarie e delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e successive modificazioni.
5. Le piscine  delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli  ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria  in materia di qualità delle acque. Per tali piscine  non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purchè vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto come previsto dal regolamento di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 9 Elenchi  regionali degli operatori agrituristici
1. La Regione istituisce l’elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per il prosieguo amministrativo previsto dall’articolo 10.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 12 vengono stabilite la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco.
4. L’iscrizione è consentita anche con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 12 attraverso apposita dichiarazione  ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
5. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione effettuando le opportune verifiche.
6. La cancellazione dall’elenco è disposta qualora l’imprenditore non abbia intrapreso l’attività entro i tre anni successivi all’iscrizione, fatto salvo abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l’attività agrituristica, nei casi di revoca dell’autorizzazione  o per la perdita dei requisiti per l’iscrizione.
7. L’iscrizione nell’elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
a) abbiano riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno  dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti  in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza  e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;
c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.
d) La Regione comunica al Comune, alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per l’esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica l’avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall’elenco di cui al comma 1.
9. Qualora l’azienda agricola che esercita l’attività agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla Provincia affinchè venga vietato a terzi l’esercizio della caccia all’interno dell’azienda.

ARTICOLO 10 Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche
1. L’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata dal Comune ove viene svolta l’attività medesima. Copia dell’autorizzazione viene trasmessa dal Comune, entro quindici giorni dal rilascio, agli uffici della Regione competenti alla tenuta dell’elenco di cui all’articolo 9, che provvedono alle relative annotazioni in un’apposita sezione dello stesso.
2. L’autorizzazione specifica le attività agrituristiche e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. E’ possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.
3. L’autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall’articolo 15.
4. Sono consentite, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 12, forme di immediato avvio delle attività da parte delle ditte interessate a norma dell’articolo 19 della l.241/1990 e successive modificazioni.
5. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro trenta giorni dalla data di ottenimento dell’autorizzazione comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, a darne comunicazione alla Regione. Le variazioni delle attività autorizzate devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto  propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.


TITOLO  III
ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO


ARTICOLO 11 Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell’articolo 3, risultano connesse all’attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato  nell’attività di pesca è superiore a quello impiegato nell’espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 12 comma 2.
2. L’utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:
a) i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole liguri, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l’impresa medesima faccia parte;
b) le attività sono svolte mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l’attività principale o mediante l’utilizzo dell’abitazione del pescatore.
3. La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attività aziendale.
4. E’ istituito l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittiturismo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 12 comma 2.
5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 12  comma 2  sono altresì stabiliti modalità , limiti e prescrizioni per l’espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi regionali nonché di quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’attività offerta. Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.
7. Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l’attività agrituristica, per quanto compatibili.
8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli articoli 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività ittituristica.


TITOLO  IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE


ARTICOLO 12 Regolamenti
1. Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 9 ivi comprese quelle previste dall’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
b) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell’articolo 4;
d) eventuali limiti  massimi  di ospitalità e ristorazione per l’attività agrituristica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l’attività  agricola;
e) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all’articolo 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
f) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività agrituristica compresa l’idonea fruizione della piscina laddove presente;
g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica;
h) le modalità per avvalersi della dichiarazione di inizio attività a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
i) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
j) le modalità di apertura dell’attività agrituristica;
k) le modalità, la documentazione  e le verifiche  necessarie per l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 2 comma 5;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. Il regolamento di attuazione  per le attività  di pescaturismo e ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
a) modalità, limiti e prescrizioni per l’espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
c) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
d) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento  dell’elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l’iscrizione;
e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
f) eventuali limiti  massimi  di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire  e assicurare  il rispetto dei rapporti di connessione con l’attività di pesca;
g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;
h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo;
i) l’individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall’attività di ittiturismo;
j) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo e ittiturismo;
k) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
l) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;
m) le modalità e le soglie di apertura dell’attività di pescaturismo e ittiturismo;
n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

ARTICOLO 13 Attività di studio e di ricerca e formazione professionale
1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto  dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attività disciplinate dalla presente legge.

TITOLO V
OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI


ARTICOLO 14 Obblighi
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle  attività di cui agli articoli 2 e 3 deve:
a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
b) esporre al pubblico copia dell’autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa;
d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
f) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio  dell’autorizzazione notificandola al Comune;
g) esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza;
h) presentare annualmente all’ente competente, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente;
i) comunicare al Comune l’eventuale cessazione dell’attività di cui agli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;
j) comunicare alla Provincia i dati previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale);
k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dal regolamento di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 15 Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. Il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all’articolo 14.
2. L’autorizzazione è revocata dal Comune con provvedimento motivato qualora l’operatore:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione;
b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dall’elenco regionale;
c) abbia subito, nel corso dell’ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi  novanta giorni.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione e alla Comunità montana o al Consorzio dei comuni per l’esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 9 e per l’eventuale recupero delle somme erogate.

ARTICOLO 16 Vigilanza e controlli
1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all’articolo 9 comma 5 e all’articolo 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzi l’attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

ARTICOLO 17 Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 2.500 a euro 7.500.
2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all’articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie  previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte  dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l‘applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione, di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.


TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE


ARTICOLO 18 Contributi
1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto  degli orientamenti comunitari  in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristiche per investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.
3. La Regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)).
4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell’avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2, limitatamente ai contributi alle aziende agrituristiche, sono delegate alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).

ARTICOLO 19 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l’anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio all’Area II-Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale e all’Area XIII-Agricoltura, Economia Montana-U.P.B. 13.107  che  assume la denominazione “Spese per i Servizi di Sviluppo Agricolo”, Area XIV–Industria e piccola e media impresa–U.P.B. 14.204, che assume la denominazione “Interventi a favore dell’attività della pesca e dell’acquacoltura marittima, dell’agriturismo, del pescaturismo, dell’ittiturismo”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 18, comma 6 si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 18.103 – Spesa per le deleghe ad Enti locali.

ARTICOLO 20 Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 21 Norme abrogative e transitorie
1. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell’agriturismo) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12 comma 1.
2. Restano valide le iscrizioni all’elenco regionale istituito dall’articolo 7 della l.r. 33/1996 e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell’articolo 9 della l.r. 33/1996 per l’esercizio dell’attività agrituristica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
4. Le imprese agrituristiche e ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 12, alle disposizioni previste dalla presente legge.
5. Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’elenco regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 17 febbraio 2006, non sono soggette all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10 ed effettuano una comunicazione al Comune dove viene svolta l’attività, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 1.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando


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